Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una serie di FAQ sul rapporto biennale parità uomo donna, tenuto conto anche del differimento del termine di presentazione dal 15 luglio al 20 settembre p.v.
Tra le altre cose, viene precisato che in merito all’esposizione dei fringe benefit o trasferte (Tabella 2.8), devono essere indicati solo i valori imponibili (ovvero quelli che concorrono alla formazione di imponibile contributivo e fiscale).
Pertanto, le somme corrisposte al di sotto delle soglie di esenzione, non devono essere considerate in alcun campo (nè nel “Monte Retributivo Lordo Annuo”, né nel “di cui componenti accessorie del salario, straordinari, superminimi, premi di produttività e altro”).
Invece, nella Tabella 2.4, se un lavoratore, nel corso dell’anno 2023, ha fatto più trasferimenti tra unità produttive o dipendenze deve essere indicato un solo trasferimento, perché va conteggiata la persona trasferita e non il numero di trasferimenti subiti.
Riguardo ai soggetti tenuti alla redazione del rapporto, viene precisato che le aziende pubbliche e private che al 31/12 del secondo anno del biennio occupavano oltre cinquanta dipendenti. Se alla data del 31/12 del secondo anno del biennio l’azienda impiegava oltre 50 dipendenti è tenuta all’adempimento, indipendentemente dalla circostanza che prima o subito dopo quella data il personale impiegato risultasse inferiore alla soglia dei 50 dipendenti.
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