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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

CCNL Metalmeccanica (Industria): le novità sul welfare contrattuale

7 Giugno 2024
CCNL Metalmeccanica (Industria): le novità sul welfare contrattuale

A mente dell'art. 17 del CCNL Metalmeccanica (Industria), entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 200,00, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Tali valori – che sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR – andranno erogati ai lavoratori che, superato il periodo di prova, sono in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.

Per i lavoratori part-time i suddetti valori non sono riproporzionabili e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Prevista, inoltre, la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute, secondo le modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare € 200,00.

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