A mente dell'art. 17 del CCNL Metalmeccanica (Industria), entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 200,00, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Tali valori – che sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR – andranno erogati ai lavoratori che, superato il periodo di prova, sono in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.
Per i lavoratori part-time i suddetti valori non sono riproporzionabili e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Prevista, inoltre, la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute, secondo le modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare € 200,00.
Sullo stesso argomento:Contratto collettivo
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati