La Cassazione – con sentenza del 22 maggio 2024, n. 14301 – ha affermato che, nel caso di recesso per causa di matrimonio, ciò che rileva non è l'intento, discriminatorio o meno, del datore di lavoro, ma il dato oggettivo che il licenziamento è avvenuto nel periodo di un anno dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, cui è seguita la celebrazione dello stesso.
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