La Cassazione – con sentenza del 9 maggio 2024, n. 12688 – ha statuito che in tema di pubblico impiego privatizzato, la segnalazione ex art. 54-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 (cd. “whistleblowing”) sottrae alla reazione disciplinare del datore di lavoro tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell'illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata.
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