La Cassazione - con sentenza dell’8 marzo 2024, n. 6266 - ha stabilito che, nel caso in cui l'appaltatore/datore di lavoro formale irroghi un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto, l'azione di impugnazione avverso tale provvedimento, volta a ripristinare il rapporto, è soggetta al termine di decadenza ex art. 6 della Legge n. 604/66.
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