L’INPS – con Circolare del 6 marzo 2024, n. 43 – ha fornito alcune indicazioni amministrative relative agli effetti del mancato o parziale pagamento dell’importo delle singole rate alle rispettive scadenze, aventi a oggetto i contributi per i quali siano stati sospesi i termini di versamento a seguito di calamità naturali.
Al riguardo, è stato precisato che nel caso in cui il contribuente abbia comunicato all’Istituto la volontà di avvalersi del pagamento in modalità rateale, l’obbligo contributivo - determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi - costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero.
Pertanto, le singole rate non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione.
Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista.
In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili, ex art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.
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