Con la circolare n. 21 del 25 gennaio 2024 , l’INPS ha comunicato, relativamente all’anno 2024, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
In particolare, considerato che, nell'anno 2023, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari al 5,4%, si riportano nelle tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a € 56,87 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a € 598,61 mensili) se di importo inferiore.
Anno 2024 |
Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD |
598,61 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) |
56,87 |
Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2024, a € 31,60.
Anno 2024: retribuzioni convenzionali in genere |
Euro |
Retribuzione giornaliera minima |
31,60 |
Per gli equipaggi delle navi da pesca è previsto un limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi, pari per l’anno 2024 a € 31,60 ferma restando l’applicazione dei minimali di retribuzione, previsti dal D.L. n. 402/1981, se superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali.
Per i soci delle cooperative della piccola pesca, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente.
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