L’INPS – con Circolare del 16 gennaio 2024, n. 11 – ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo, ex art. 1, comma 15 , legge n. 213/2023 che eccezionalmente riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici.
La misura in commento è pari al:
L’esonero non ha effetti sul rateo di tredicesima: le soglie di retribuzione imponibile mensile espressamente previste dalla norma devono, quindi, essere considerate al netto del rateo di tredicesima.
L’esonero spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate nonché nei limiti dei soli contributi IVS a carico del lavoratore.
Restano, invece, esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in forza dell’espressa previsione della norma in trattazione.
L’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore percepita nelle singole mensilità.
I datori di lavoro, a partire dal mese di competenza di gennaio 2024, devono indicare in “InfoAggcausaliContrib”, i seguenti elementi:
a) esonero al 6%:
b) esonero al 7%:
Sullo stesso argomento:Agevolazioni contributiveContribuzione INPS
Questo documento fa parte del FocusManovra 2024
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