La Cassazione – con sentenza n. 48046/2023 – ha fornito dei chiarimenti in merito alla salute e sicurezza nei lavori in quota.
Com’è noto, l’art. 2087 cod. civ. recita “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il datore di lavoro deve adottare misure di protezione collettiva dei lavoratori in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale: in tal caso, le misure di protezione collettiva sono tese ad operare anche in caso di omesso utilizzo da parte del lavoratore del dispositivo individuale.
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