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INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Supporto per la Formazione e il Lavoro: prime indicazioni dell’INPS

30 Agosto 2023
Supporto per la Formazione e il Lavoro: prime indicazioni dell’INPS

L’INPS – con Circolare del 29 agosto 2023, n. 77 – ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro ex art. 12 , decreto-legge n. 48/2023 .

Il SFL - destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione - è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Nella circolare in commento vengono fornite indicazioni in merito ai requisiti per l’accesso al Supporto per la formazione e il lavoro, alle modalità di richiesta, alla decorrenza e all’importo e agli obblighi del beneficiario.

La domanda può essere presentata:

  • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL dal 1° settembre 2023;
  • presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a partire dal 1° settembre 2023;
  • presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.

Nella richiesta l’interessato è tenuto a:

  • rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID), di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, allegando, a tale fine, copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;
  • autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.

Per l’accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Questo documento fa parte del FocusDECRETO LAVORO