L’INPS – con Messaggio del 14 agosto 2023, n. 2951 – ha ricordato che l’assegno per congedo matrimoniale è concesso in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile, non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo, a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni.
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