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EMERGENZA CORONAVIRUS

Obbligo vaccinale e green pass: in G.U. il D.P.C.M. di aggiornamento delle modalità di verifica

7 Marzo 2022
Obbligo vaccinale e green pass: in G.U. il D.P.C.M. di aggiornamento delle modalità di verifica

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2022, n. 53 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2022 , recante “Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass”.

Il provvedimento prevede che in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde Covid-19 ha una validità tecnica, collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, al massimo di 540 giorni.

Prima di tale scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde Covid-19 con validità tecnica di ulteriori 540 giorni, dandone comunicazione all’intestatario.

Quanto alla verifica del Green Pass, il Decreto dispone che i verificatori devono utilizzare l’ultima versione dell’applicazione di verifica resa disponibile dal Ministero della Salute.

In caso di utilizzo delle modalità di verifica automatizzate, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 sia utilizzata l’ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della Salute, ovvero l’ultima versione delle librerie software, resa disponibile sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente del pacchetto di sviluppo per applicazioni.

I verificatori devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare le diverse modalità di verifica relative al possesso di specifiche tipologie di certificazione verde Covid-19, esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività, gli spostamenti, l’accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento della didattica in presenza siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle stesse certificazioni.

Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUS