News
MANOVRA 2022

Legge di Bilancio 2022, via libera della Camera alla fiducia

30 Dicembre 2021
Legge di Bilancio 2022, via libera della Camera alla fiducia

La Camera, con 414 voti favorevoli e 47 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo 1 del disegno di legge, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Approvato dal Senato) (C. 3424​)”, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Di seguito, le disposizioni più rilevanti in ambito lavoristico.

Esonero contributivo del 50% per le lavoratrici madri - in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Esonero contributivo del 100% per lavoratori di aziende in crisi - l’agevolazione attualmente prevista in caso di assunzione di giovani under36 anni è riconosciuta alle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori, a prescindere da limiti di età, di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali presso la struttura per la crisi d’impresa. Lo sgravio contributivo è pari al 100% dei contributi per 36 mesi, entro un limite di € 6.000 annui.

Nuovo tetto orario al contratto di solidarietà - le imprese possono stipulare contratti di solidarietà attraverso la contrattazione collettiva aziendale, con l’obiettivo di ridurre l’orario di lavoro per evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. Il massimale della riduzione media oraria viene innalzato dall’attuale 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà all’80% a decorrere dal primo gennaio 2022. Per ciascun lavoratore, il massimale della percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro attualmente fissato al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato è innalzato al 90% a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Nuovo limite per la stipula del contratto di espansione - il contratto di espansione si estende anche agli anni 2022 e 2023, e si amplia il campo di applicazione inserendo anche le imprese con almeno 50 addetti. Pertanto, anche le imprese con almeno 50 addetti potranno:

  • far uscire personale a non più di 60 mesi dalla pensione (vecchiaia o anzianità);
  • ridurre l'orario dei lavoratori impiegati utilizzando fino a 18 mesi di CIGS anche non continuativi;
  • prevedere - per tutti gli altri addetti non interessati dalle uscite - una riduzione oraria (che può arrivare anche fino al 100%);
  • programmare nuove assunzioni (1 ogni 3 uscite per imprese con organico superiore a 1.000 dipendenti, mentre per le imprese di dimensioni inferiori sarà l’accordo collettivo a definire il rapporto entrate/uscite).

Estensione degli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori subordinati - estesi gli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori subordinati, anche con una minima anzianità di lavoro (30 giorni), compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio. L’estensione della platea degli assicurati è pari a 12,4 milioni di lavoratori. Sale anche l’importo del trattamento a circa € 1.200.

Confermato, poi, il contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore.

Ulteriori 12 mesi di CIGS aggiuntivi per le aziende in crisi - per i lavoratori già in CIGS (con le due causali della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione, e della crisi aziendale) è previsto un ulteriore sostegno per aiutare tali addetti di aziende con più di 15 dipendenti nelle transizioni occupazionali.

Al riguardo, vengono concessi fino a 12 mesi complessivi di CIGS aggiuntivi (non ulteriormente prorogabile). In sede di procedura di consultazione sindacale dovranno essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego.

La legge di Bilancio riconosce all’impresa che assume a tempo indeterminato una persona in CIGS, derivante dal nuovo strumento dell’accordo di transizione occupazionale, un incentivo economico, che consiste in un contributo mensile del 50% dell’ammontare CIGS, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore (il contributo non può essere erogato per più di 12 mesi).

Sgravio contributivo totale per le assunzioni in apprendistato di I livello - anche per il 2022 è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100%, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2022