La Camera, con 414 voti favorevoli e 47 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo 1 del disegno di legge, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Approvato dal Senato) (C. 3424)”, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.
Di seguito, le disposizioni più rilevanti in ambito lavoristico.
Esonero contributivo del 50% per le lavoratrici madri - in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Esonero contributivo del 100% per lavoratori di aziende in crisi - l’agevolazione attualmente prevista in caso di assunzione di giovani under36 anni è riconosciuta alle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori, a prescindere da limiti di età, di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali presso la struttura per la crisi d’impresa. Lo sgravio contributivo è pari al 100% dei contributi per 36 mesi, entro un limite di € 6.000 annui.
Nuovo tetto orario al contratto di solidarietà - le imprese possono stipulare contratti di solidarietà attraverso la contrattazione collettiva aziendale, con l’obiettivo di ridurre l’orario di lavoro per evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. Il massimale della riduzione media oraria viene innalzato dall’attuale 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà all’80% a decorrere dal primo gennaio 2022. Per ciascun lavoratore, il massimale della percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro attualmente fissato al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato è innalzato al 90% a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Nuovo limite per la stipula del contratto di espansione - il contratto di espansione si estende anche agli anni 2022 e 2023, e si amplia il campo di applicazione inserendo anche le imprese con almeno 50 addetti. Pertanto, anche le imprese con almeno 50 addetti potranno:
Estensione degli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori subordinati - estesi gli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori subordinati, anche con una minima anzianità di lavoro (30 giorni), compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio. L’estensione della platea degli assicurati è pari a 12,4 milioni di lavoratori. Sale anche l’importo del trattamento a circa € 1.200.
Confermato, poi, il contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore.
Ulteriori 12 mesi di CIGS aggiuntivi per le aziende in crisi - per i lavoratori già in CIGS (con le due causali della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione, e della crisi aziendale) è previsto un ulteriore sostegno per aiutare tali addetti di aziende con più di 15 dipendenti nelle transizioni occupazionali.
Al riguardo, vengono concessi fino a 12 mesi complessivi di CIGS aggiuntivi (non ulteriormente prorogabile). In sede di procedura di consultazione sindacale dovranno essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego.
La legge di Bilancio riconosce all’impresa che assume a tempo indeterminato una persona in CIGS, derivante dal nuovo strumento dell’accordo di transizione occupazionale, un incentivo economico, che consiste in un contributo mensile del 50% dell’ammontare CIGS, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore (il contributo non può essere erogato per più di 12 mesi).
Sgravio contributivo totale per le assunzioni in apprendistato di I livello - anche per il 2022 è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100%, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2022
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