Con il Messaggio 19 ottobre 2021, n. 3556 , l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle nuove modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dall’art. 8, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto “Sostegni”).
In particolare, è stata disposta la proroga del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2021; di conseguenza, le richieste di pagamento afferenti a domande di integrazione salariale presentate dal 1° gennaio 2022 e aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti da “gennaio 2022”, potranno essere inviate solo con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.
Per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande presentate entro il 31 dicembre 2021 o, se presentate in data successiva, che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022, invece, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”.
Questo documento fa parte del FocusSOSTEGNI 2021
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