L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 28 maggio 2021, prot. n. 855 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) - ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale.
Tale Nota - che integra quella del 12 maggio 2021, n. 762- precisa che, il riferimento alla platea dei lavoratori in forza al 23 marzo 2021 è da intendersi come platea rispetto alla quale è possibile l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati, ex art. 8 , D.L. n. 41/2021.
Quanto alla possibilità di applicare il regime derogatorio ex art. 19-bis , D.L. n. 18/2020 (dunque, di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato), tale ipotesi sussiste con riferimento ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in relazione al medesimo periodo di fruizione: infatti, il richiamo all'art. 19-bis consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali in fase emergenziale di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
Resta, pertanto, ferma la possibilità di rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro secondo il regime derogatorio emergenziale anche laddove i lavoratori interessati non fossero in forza alla data del 23 marzo 2021.
Questo documento fa parte del FocusSOSTEGNI 2021
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo