I datori di lavoro che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e non possono più accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria con causale Covid 19, qualora accedano alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) e alla cassa integrazione straordinaria (CIGS), sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021. In questo caso, si estende il divieto di licenziamento per la durata della fruizione dell’ammortizzatore sociale.
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