L’art. 3 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non chiedono i trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria o in deroga e assegno ordinario) introdotti dall’art. 1 del medesimo provvedimento.
Al riguardo, con il Messaggio 17 maggio 2021, n. 1956 , l’Inps ha precisato che – per effetto del regime di alternatività tra l’esonero di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/2020 e i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 del medesimo decreto-legge – a detto esonero possono accedere i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai decreti “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020 ) e “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 ) - 9+9 settimane - prima del 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del richiamato D.L. n. 104/2020 per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.
Questo documento fa parte del FocusMANOVRA ESTIVA 2020
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