La Corte Costituzionale - con ordinanza del 7 maggio 2021, n. 93 - ha ribadito l'illegittimità costituzionale del criterio di commisurazione dell'indennità per il licenziamento affetto da vizi formali o procedurali, ex art. 4, D.Lgs. n. 23/2015, nella misura in cui fissava l'ammontare dell'indennità in un importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio.
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