L’INPS – con Circolare 22 febbraio 2021, n. 32 – ha reso note le prime indicazioni operative sull’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, ex art. 1, commi da 16 a 19 , legge 30 dicembre 2020, n. 178.
L’Istituto chiarisce che l’incentivo in specie è, di fatto, un’estensione dell’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (riguardando, quindi, le donne lavoratrici svantaggiate).
Ai fini del riconoscimento del beneficio in trattazione è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”.
L’incentivo in commento spetta per:
L’incentivo, inoltre, spetta anche in caso di:
L’esonero, infine, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Con successivo Messaggio, l’INPS – al termine dell’interlocuzione intrapresa con la Commissione europea – emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2021
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