L’Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello del 3 febbraio 2021, n. 84 - ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione ai liberi professionisti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla crisi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ex art. 10-bis, decreto legge n. 137/2020.
Al riguardo, l’AE ha precisato che il bonus per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 erogato ai liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data della presentazione dell'istanza, non è da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF in fase di erogazione e, conseguentemente, non è imponibile nei confronti dei percettori.
Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, laddove costoro posseggano un reddito di lavoro autonomo, anche per essi il bonus economico non rileva ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e, conseguentemente, non è soggetto a ritenuta alla fonte al momento dell'erogazione.
Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUS
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