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Dall'Inps chiarimenti sulla proroga di “Opzione donna”

20 Gennaio 2021
Dall'Inps chiarimenti sulla proroga di “Opzione donna”

L’art. 1, comma 336, della legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato “Opzione donna” - di cui all’art. 16 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26- alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020.

In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Al riguardo, con il Messaggio 19 gennaio 2021, n. 217, l'Inps ha chiarito che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore:

  1. al 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima;
  2. al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

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