Ai sensi dell’art. 97 del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), i versamenti sospesi possono essere versati come segue:
Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.
Con i Messaggi 9 settembre 2020, n. 3274 e 23 ottobre 2020, n. 3882 , l'Inps ha illustrato le modalità di versamento dell’importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Ora, con il Messaggio 13 gennaio 2021, n. 102, l'Inps ha fornito le indicazioni operative per il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
Viene precisato tra l'altro che il versamento della prima rata del restante 50 per cento potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021.
Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUSMANOVRA ESTIVA 2020
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