News
INPS, PRESTAZIONI

I primi chiarimenti INPS sulla modalità di fruizione di congedi straordinari in caso di figli in DAD

13 Gennaio 2021
I primi chiarimenti INPS sulla modalità di fruizione di congedi straordinari in caso di figli in DAD

L’INPS – con Circolare 12 gennaio 2021, n. 2 – ha reso note le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo:

  1. per i genitori dipendenti, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
  2. per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

Con riferimento al punto a), viene chiarito che il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza, ricompresi all’interno del periodo e nelle zone individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute, per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.

Tale congedo può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Relativamente al punto b), il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo di cui trattasi, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanze del Ministro della Salute.

Tale congedo può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUSMANOVRA ESTIVA 2020