Nell’ambito delle procedure di reclutamento della Polizia penitenziaria – antecedenti al 20 febbraio 2020, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 172/2019 - è illegittima per difetto di motivazione l’esclusione di un candidato che presentava un tatuaggio sulla caviglia dal prosieguo della procedura concorsuale con la mera indicazione della presenza di un tatuaggio in sedi non coperte dall’uniforme: lo ha affermato la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 8 ottobre 2020, n. 7620 , depositata lo scorso 1° dicembre.
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