L'INPS - con Messaggio del 26 maggio 2020, n. 2183 - ha fornito le prime indicazioni operative dopo che il D.L. n. 34/2020 ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo, la modifica dell’art. 19, comma 2, D.L. n. 18/2020, per effetto della quale l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Nel dettaglio, il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande (31 maggio per la presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020) riguarda esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale predetto.
Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUS
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