L'INPS - con Messaggio del 21 febbraio 2020, n. 679 - ha reso note le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, novellate dalla legge n. 160/2019 , che si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2020.
Com'è noto, la fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo spettante per il 2020 ai padri lavoratori dipendenti deve avvenire per il tramite del datore di lavoro, con l’esposizione del relativo credito contributivo direttamente nella denuncia mensile di riferimento.
Devono presentare domanda all’INPS esclusivamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto. Con riferimento alle nascite o adozioni avvenute nel 2019 restano validi i termini di durata previgenti, anche se la fruizione del congedo avviene nel 2020.
La durata del congedo obbligatorio è aumentata a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2020
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