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Modifica del requisito contributivo per la fruizione dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL

8 Ottobre 2019
Modifica del requisito contributivo per la fruizione dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL

L'INPS - con Messaggio del 4 ottobre 2019, n. 3606 - ha ricordato che, ex art. 2 , D.L. n. 101/2019, l'indennità DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che - in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti - possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. 

Pertanto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del richiamato decreto legge) la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione, ex art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 150/2015;
  2. possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

Questo documento fa parte del FocusDL TUTELA LAVORO