L'INPS - con Messaggio del 4 ottobre 2019, n. 3606 - ha ricordato che, ex art. 2 , D.L. n. 101/2019, l'indennità DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che - in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti - possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Pertanto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del richiamato decreto legge) la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
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