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INCENTIVI ALLE AZIENDE

Chiarimenti sull'Incentivo Occupazione NEET 2019

18 Aprile 2019
Chiarimenti sull'Incentivo Occupazione NEET 2019

L'INPS - con Circolare del 17 aprile 2019, n. 54 - ha fornito, anche a seguito dei chiarimenti declinati dall'ANPAL il 22 febbraio 2019, le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo Occupazione NEET.

Il suddetto provvedimento si inserisce nel contenuto della Circolare INPS n. 48/2018 .

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate che, per l’anno 2019, sono state incrementate di ulteriori 60 milioni di euro.

L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.

Non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Ciò perché, nelle ipotesi di trasformazione il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET alla data dell’evento incentivabile.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio. Ciò vale anche nelle ipotesi in cui il medesimo incentivo sia stato riconosciuto per un’assunzione effettuata nel corso dell’anno 2018.