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INPS, CONTRIBUZIONE

Aspettativa non retribuita in deroga alla legge ed al CCNL ed obbligo di versamento dei contributi previdenziali

21 Febbraio 2019
Aspettativa non retribuita in deroga alla legge ed al CCNL ed obbligo di versamento dei contributi previdenziali

La Cassazione - con sentenza del 18 febbraio 2019, n. 4690 - ha chiarito che il datore di lavoro edile che concorda con il lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita non previsto dalla legge né dalla contrattazione collettiva deve comunque versare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni calcolandoli sulla retribuzione convenzionale.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che non è possibile interpretare in maniera estensiva quanto disposto dall’art. 29, D.L. n. 244/1995, per il quale le casistiche di esclusione dall’obbligo contributivo sono espressamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva: non è, dunque, possibile che il datore di lavoro decida di non versare contribuzione per un periodo di aspettativa concordato con il lavoratore in deroga alla legge.