La Cassazione - con sentenza del 18 febbraio 2019, n. 4690 - ha chiarito che il datore di lavoro edile che concorda con il lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita non previsto dalla legge né dalla contrattazione collettiva deve comunque versare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni calcolandoli sulla retribuzione convenzionale.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che non è possibile interpretare in maniera estensiva quanto disposto dall’art. 29, D.L. n. 244/1995, per il quale le casistiche di esclusione dall’obbligo contributivo sono espressamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva: non è, dunque, possibile che il datore di lavoro decida di non versare contribuzione per un periodo di aspettativa concordato con il lavoratore in deroga alla legge.
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