La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro - con approfondimento dell'8 febbraio 2019 - ha chiarito tutti gli adempimenti in capo al datore di lavoro in regime forfettario.
Com'è noto, a mente della legge n. 145/2018 , a decorrere dal 1° gennaio 2019 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfettario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad € 65.000.
Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario, non devono essere rilevati gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ex lege 21 giugno 2017, n. 96 .
Con l'approfondimento in commento, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fa chiarezza su alcune criticità, tra cui quelle relative al comportamento che dovranno adottare i datori di lavoro in regime forfettario che occupano personale dipendente.
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