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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

CCNL Edili (Industria): le novità sul Fondo Sanitario decorrenti dal 1° ottobre

30 Ottobre 2018
CCNL Edili (Industria): le novità sul Fondo Sanitario decorrenti dal 1° ottobre

In data 18 luglio 2018, è stato siglato l'ACCR Edili Industria, che ha previsto - tra le altre cose - una riorganizzazione delle attività degli Enti bilaterali; di seguito, le novità - decorrenti dal 1° ottobre 2018 - sul Fondo Sanitario:

  • Fondo Sanitario - le parti hanno concordato, al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, sulla costituzione di un Fondo Nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa nel settore edile, volto al riconoscimento per gli operai e per gli impiegati di medesime prestazioni;
  • Operai - le parti hanno disposto che il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse Edili pari allo 0,60%, da versare su un minimo di 120 ore, sulle seguenti voci retributive:

- Minimo;

- Contingenza;

- EDR;

- ITS;

da versarsi in Cassa Edile, con le seguenti decorrenze:

  • 0,35% dal 1° ottobre 2018;
  • 0,60% complessivo (0,25% più 0,35%) dal 1° gennaio 2019.

Tutte le prestazioni sanitarie attualmente in essere nelle Casse Edili a livello territoriale si considereranno automaticamente decadute dal 1° gennaio 2019.

  • Impiegati - la contribuzione è fissata nello 0,26% sulle seguenti voci retributive:

- Minimo;

- Contingenza;

- EDR;

- Premio di produzione;

da versarsi dal 1° ottobre 2018.

Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Casse Edili o direttamente al Fondo sanitario.