L’INPS - con Messaggio 4 gennaio 2018, n. 20 - ha ricordato che, ex art. 1, comma 184 , legge n. 205/2017, a decorrere dal 2018 i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell’INAIL saranno pagati il primo giorno bancabile di ciascun mese.
Nel caso in cui il primo giorno del mese sia festivo o non bancabile, il pagamento slitta al giorno successivo.
Resta fermo che per il mese di gennaio l’erogazione è stata eseguita il secondo giorno bancabile.
Nel dettaglio, il nuovo calendario è il seguente:
Inoltre il nuovo calendario opera anche per le prime liquidazioni delle prestazioni di accompagnamento all’esodo ex art. 4, comma 2, legge n. 92/2012 ed art. 1, comma 160 , legge n. 205/2017 e delle pensioni in totalizzazione con Enti e Casse diversi da INPS, per le quali, oltre a disporre il pagamento in favore del beneficiario, è necessario anche quantificare la provvista a carico di soggetti diversi da INPS ai quali fa capo l’onere pensionistico.
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