È vietato il patto anticipato, tra aziende e lavoratori, finalizzato all'erogazione mensile del Tfr, che, naturalmente, viene liquidato alla fine del rapporto di lavoro. È vietato perché un accordo sull'anticipazione del trattamento di fine rapporto (tfr), nelle ipotesi di legge e in altri casi, può avere ad oggetto solo il Tfr maturato al momento della pattuizione. A stabilirlo è l'ispettorato nazionale del lavoro con nota prot. n. 616/2025, acquisito il parere del ministero del lavoro (nota prot. n. 2899/2025).
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