Il Bonus giovani previsto dal decreto Coesione (art. 22 del dl n. 60 del 2024) non è un «aiuto di Stato» e quindi non necessita dell'autorizzazione preventiva della Commissione Europea. L'incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati a prescindere dall'ubicazione della sede, che può insistere su tutto il territorio nazionale. L'esonero dunque non ha carattere selettivo. È quanto ha chiarito ieri il Ministero del lavoro nel rispondere ad un question time in commissione Lavoro alla Camera.
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