Reintegrato e risarcito il dipendente licenziato dopo la condanna per spaccio di droga. Il datore, infatti, non dimostra quale rilevanza giuridica abbia una condotta extralavorativa che risale a sette anni prima del provvedimento espulsivo, mentre il dipendente è un impiegato esecutivo senza visibilità esterna che non può essere identificato con l'immagine dell'azienda. Esclusa dunque la giusta causa.
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