Meno lacciuoli alla somministrazione di lavoro a termine. Quando interessa dipendenti stabili dell'agenzia di somministrazione, infatti, non è assoggettata a limiti di durata (può eccedere i 24 mesi), né di contingentamento. Ciò vuol dire che l'azienda che ne fruisce (cosiddetto utilizzatore) può farvi ricorso senza rispettare quei vincoli specifici imposti ai rapporti a termine (causali e durata), né il limite numerico di lavoratori utilizzabili in somministrazione, fissato dal Ccnl (in mancanza è il 30% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, cosiddetto contingentamento).
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