In caso di malattia (e conseguente decesso) contratta a causa di esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, oltre alla società appaltatrice datrice di lavoro del lavoratore defunto, risponde dei danni anche il committente. Ciò in quanto la patologia in questione non è derivata da particolari caratteristiche dell'attività lavorativa svolta, bensì dal luogo di lavoro in sé che, nel caso di specie, era peraltro in disponibilità dello stesso committente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 29157/2024 .
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