Il dipendente è reintegrato e risarcito anche se utilizza certificati medici falsi per la malattia del figlio. La firma del sanitario sull'atto non risulta genuina, ma il lavoratore non contribuisce alla contraffazione né risponde della gestione “allegra” dello studio professionale: in assenza del dottore gli attestati sono talvolta sottoscritti da un collega o addirittura dalla segretaria; manca, dunque, l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare: non è provato che il lavoratore sia consapevole che il documento sia falso e l'interessato lo utilizzi per avere l'indebito vantaggio dei giorni di permesso. Così la Corte di cassazione civile, sez. lavoro, nell'ordinanza n. 20891 del 26/07/2024.
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