Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa al corrente che, anche per il biennio 2023/2024, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria sono esonerate, sia dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, sia dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 92/2012 (cd. “ticket licenziamento”).
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