L’art. 1, commi 679-680 , della Legge di Bilancio 2020 interviene sulle detrazioni del 19% dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedendo che tali spese potranno essere portate in detrazione solo se sono effettuate con strumenti tracciabili quali carte di credito, di debito, prepagate, assegni circolari e bancari non trasferibili ovvero con versamenti bancari o postali. L’obbligo non è generalizzato (si può ancora infatti pagare tali spese in contanti, sebbene entro il limite previsto per il trasferimento di denaro contante), ma diviene tale se il contribuente vuole portare in detrazione la spesa sostenuta. Fanno però eccezione alcune tipologie di spese, quali le spese mediche, in circoscritte e precise circostanze.
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