L’art. 2, co. 28 della L. n. 92/2012 prevede che per i rapporti di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro debba corrispondere una somma a titolo di “contributo addizionale NASpI”: tale somma corrisponde all’1,4% della retribuzione imponibile a fini previdenziali. Con il D.L. n. 87/2018 (cd. “Decreto Dignità), convertito con modificazioni in L. n. 96/2018), l’importo di tale contributo è aumentato dello 0,50% in occasione di ogni rinnovo del contratto a tempo determinato. Esistono però specifiche categorie di lavori che rimangono escluse dall’applicazione del contributo addizionale: tra queste, con la Legge di Bilancio 2020, rientrano due nuove esclusioni: quella per i lavoratori stagionali (per le attività stagionali stabilite dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali) della Provincia di Bolzano e quella per i lavoratori di cui all’art. 29, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2015.
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