Disciplinata dai contratti collettivi, la gratifica natalizia (c.d. tredicesima mensilità) corrisponde ad un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che i datori di lavoro devono pagare ai loro collaboratori familiari entro il mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie.
Oltre a tale emolumento, alcuni contratti prevedono anche l’erogazione di ulteriori mensilità (quattordicesima, altre mensilità aggiuntive ecc.) dagli stessi stabilite nella loro determinazione e periodo di erogazione (es. in occasione dell’annuale periodo feriale).
La presente scheda, dunque, intende analizzare la rilevazione di tali mensilità aggiuntive all’interno delle scritture contabili mensili.
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