L’eventuale creditore del lavoratore (es. banca, agenzia delle entrate, ex coniuge, ecc.), al fine di ottenere il pagamento, ove il medesimo non vi provveda in maniera spontanea, dopo aver ottenuto un titolo esecutivo (sentenza di condanna, decreto ingiuntivo, ecc.), può procedere all’espropriazione forzata dei beni appartenenti al lavoratore stesso.
Pertanto l’espropriazione avviene tramite l’atto di pignoramento, ossia per mezzo dell’ingiunzione notificata dall’ufficiale giudiziario al debitore affinché quest’ultimo si astenga dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati ad esecuzione.
Vogliamo qui analizzare gli aspetti giuridici e i riflessi del pignoramento nella gestione amministrativa e contabile delle scritture del personale.
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