In caso di cessazione del contratto di locazione relativo a un immobile commerciale, per fatti non imputabili al conduttore, egli ha diritto, a titolo di risarcimento, all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, che costituisce un debito di valuta (e non anche di valore).
Tale indennità non è dovuta nel caso di svolgimento di attività: non comportanti contatti con il pubblico, professionali o aventi carattere transitorio.
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