Ai sensi dell’art. 23 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, il reddito di emergenza (REM) di cui all’art. 82 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è riconosciuto, per una singola quota, ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, di un reddito familiare, nel mese di maggio 2020, di valore inferiore a una soglia pari alla quota stessa e dei requisiti di cui ai commi 2, lett. a), c) e d), 2-bis e 3, dell’art. 82 del D.L. n. 34/2020, e nei quali nessun componente percepisca o abbia percepito l’indennità dei lavoratori marittimi o per i lavoratori impiegati nel settore turismo, degli stabilimenti balneari e spettacolo. La domanda per la quota di REM è presentata all’INPS, entro il 15 ottobre 2020, tramite modello predisposto dal medesimo Istituto e secondo le modalità dallo stesso stabilite.
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