Come dispone l’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di pervenire ad ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il licenziamento (discriminatorio, disciplinare ovvero per giustificato motivo oggettivo) intimato ad un lavoratore soggetto al contratto a tutele crescenti, può essere seguito da un’offerta di conciliazione formulata tempestivamente da parte del datore di lavoro.
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