Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, reintroduce dal 1° aprile 2019 e sino al 31 dicembre 2019 il beneficio del super ammortamento, ossia della possibilità di maggiorare del 30% il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, ai fini del calcolo dei relativi ammortamenti.
Rispetto al passato, la novità è l’introduzione di un tetto massimo (2,5 milioni di euro) per gli investimenti complessivi effettuati, al di sopra del quale non spetta alcuna agevolazione, secondo la logica del “piccolo è meglio”.
Conferma, come per il 2018, dell’esclusione di alcuni beni dall’ambito agevolativo: in particolare sono esclusi tutti i veicoli dell’art. 164, comma 1, del Tuir, compresi quelli esclusivamente strumentali nell’esercizio dell’impresa o dell’attività professionale (di cui alla lett. a).
Dunque non fruiscono del beneficio né gli autoveicoli aziendali, per i quali la deducibilità è limitata al 20% (80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti), né le auto in suo promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (i cui costi sono deducibili al 70%), né i veicoli utilizzati nell’attività propria dell’impresa (es. i veicoli delle società di noleggio o i taxi, il carro funebre, ecc.).
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