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Colf e badanti: gestione del rapporto di lavoro

Colf e badanti: gestione del rapporto di lavoro - 7. Cessazione del rapporto di lavoro domestico

di Daniele Bonaddio | 17 Aprile 2025
Colf e badanti: gestione del rapporto di lavoro - 7. Cessazione del rapporto di lavoro domestico

La risoluzione del rapporto di lavoro è “l’atto ultimo” del rapporto instaurato tra datore e lavoratore domestico e può certamente avvenire per una pluralità di ragioni che verranno analizzate in questo capitolo.

Le peculiarità e le regole da tener presente sono tante e tutte particolarmente stringenti, al punto che proprio in questa fase delicata e conclusiva è necessario porre la massima attenzione per non commettere irregolarità o sviste che possano comportare richieste di indennizzi o risarcimenti, sia da una parte che dall’altra.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il rapporto di lavoro domestico può cessare per diverse ragioni, come la scadenza del termine, le dimissioni del lavoratore, il licenziamento o la morte del datore di lavoro. È importante rispettare i termini di preavviso e comunicare alla INPS entro cinque giorni dall'evento. È possibile tentare una conciliazione prima di adire l'azione giudiziaria. Il trattamento di fine rapporto (TFR) deve essere corrisposto al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro e si calcola in base alle retribuzioni percepite nell'anno. In caso di morte del datore di lavoro, al lavoratore spetteranno il preavviso o l'indennità di mancato preavviso. Se il rapporto si risolve per la morte del lavoratore, le indennità spettano al coniuge, ai figli o ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.