Ci soffermiamo, nell’ambito dei rapporti e dei vincoli che gli amministratori ricoprono all’interno della società, sull’analisi dei requisiti e delle modalità d’iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali istituita presso l’INAIL.
La figura dell’amministratore di società, infatti, seppur insista su di un rapporto giuridico “originariamente” insito nel contratto di società che lega il soggetto governante (l’amministratore stesso) all’organismo da governare (la società), può presentare profili di problematicità quanto all’individuazione della corretta gestione assicurativa nel caso di commistione con altra figura, quale, ad esempio quella di socio.
Appare, dunque, di fondamentale importanza iniziare la disamina della disciplina dell’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000 che estende l’obbligo assicurativo a tutti gli amministratori che intrattengono un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prestando una delle attività rischiose previste dall’art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965, per poi analizzare quando sussista detto obbligo nei casi di soci che rivestano anche la carica di amministratore.
Un cenno, infine, andrà fatto anche alla posizione dell’amministratore unico per il quale l’INAIL, con Nota n. 1501 del 27 febbraio 2015 , sancisce definitivamente la sussistenza dell’obbligo assicurativo, qualora l’attività svolta risulti necessaria al perseguimento dello scopo sociale.
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