Nei confronti del lavoratore che non ottemperi puntualmente alla propria prestazione, il datore di lavoro può procedere all’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge ovvero dai contratti collettivi, a condizione che sia rispettata la procedura di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970 (cd. “Statuto dei lavoratori”). Di seguito esaminiamo le fasi del procedimento disciplinare e la tutela prevista nel caso in cui il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (che costituisce la sanzione massima) sia stato intimato con violazione del procedimento in questione.
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